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Legge 24-05-67

 

 

Il biologo può fare il nutrizionista?

L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 – (Tariffario professionale) consente al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Va ricordato che il recente Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ammette tanto i laureati in Medicina e Chirurgia, quanto i laureati in Biologia alle scuole di specializzazione con percorso formativo che consente l’acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali per la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell’uomo.

Codice attività

Qual è il codice di attività da utilizzare per l'attività di Biologo nutrizionista?
Il Codice di attività è il 7310E "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della Biologia". La scelta del codice di attività è molto importante ai fini degli studi di settore.

Il biologo per fare il nutrizionista ha bisogno della presenza del medico?
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.

La consulenza nutrizionale è esente IVA?

L'elaborazione delle diete sono esenti da IVA così come recita l'Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall'Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.

 

Fonte : http://www.onb.it/ordine_faq_elenco.jsp?idcat=8

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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Ordinamento della professione di Biologo


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Titolo professionale


Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.


Art. 2. Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo



Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato


Art. 3. Oggetto della professione


Formano oggetto della professione di biologo:

    a)    classificazione e biologia degli animali e delle piante;
    b)    valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
    c)    problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
    d)    identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, alolegno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
    e)    controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
    f)    identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
    g)   analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
    metaboliche);
    h)   analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali
    i)    funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né‚ pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

 

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